L'obbligo della Pec evita all’avvocato la domiciliazione ex lege presso la cancelleria

Le Sezioni unite civili con la sentenza 10143/12, pubblicata il 20 giugno, definiscono e fanno chiarezza sul ruolo della Pec rispetto alla domiciliazione degli avvocati che svolgano cause in fori diversi da quelli in cui siano iscritti. Infatti, in caso di mancata elezione del domicilio nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso cui è in corso il relativo giudizio, entra in gioco l’obbligo, introdotto dalla legge 183/11, di indicare negli atti di parte l’indirizzo di mail certificata che l’avvocato ha comunicato all’Ordine. In tal modo si eviterà la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita.

Scritto da LeggiOggi, il 22-06-2012
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