L'evocazione nel nome a dominio di un noto marchio non giustifica il sequestro del sito

L’attivazione di un sito di e-commerce che abbia un nome a dominio che richiama un noto marchio, non è causa sufficiente per sostenere in giudizio l’accusa di messa in vendita di prodotti contraffatti. Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con un’ordinanza del novembre scorso con la quale è stato annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, in quanto inadeguato per eccesso, nei confronti di 493 siti internet che richiamano in qualche modo il marchio Moncler. I siti avevano infatti nomi a dominio della serie monclerfans.com, moncler-cheap-jacket.com, moncleroutlet.uk.com, monclerprezzi.com, moncler-discount.com.

Scritto da LeggiOggi, il 30-12-2011
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Novità in arrivo per i siti di commercio elettronico

È di qualche giorno fa la notizia che la commissione Mercato interno del Parlamento europeo ha approvato una serie di emendamenti alla proposta di Direttiva sui diritti dei consumatori del Consiglio e della Commissione europea. L’iniziativa legislativa, attualmente in fase di gestazione, si pone l’ambizioso obiettivo di modificare e far confluire in un unico testo normativo le principali direttive UE in materia di diritti dei consumatori e più precisamente quelle relative ai contratti a distanza, ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali, alle clausole abusive ed infine alle garanzie dei beni di consumo. Secondo l’Unione europea, il diverso modo in cui gli Stati membri hanno attuato tali Direttive nei rispettivi ordinamenti ha portato alla creazione di un quadro normativo assolutamente disomogeneo, in cui le regole relative ai contratti conclusi con i consumatori cambiano da Paese a Paese.

L’esercizio del diritto di recesso nell’acquisto del software online

avatar.png Dopo il download di file autoinstallanti è possibile recedere come previsto dal Codice del Consumo? Negli ultimi anni è aumentato in maniera sostanziale l’uso delle piattaforme di commercio elettronico per acquistare beni e servizi da parte dei consumatori. Contemporaneamente è anche cresciuta la consapevolezza di questi ultimi dei diritti che sorgono in base alla conclusione di quelli che il Codice del Consumo definisce contratti a distanza. Non sarà difficile constatare che, in particolare in relazione alle modalità di esercizio del diritto di recesso, vi è ormai una consapevolezza molto elevata da parte sia degli acquirenti che dei venditori. Eppure, non sempre è del tutto ovvia la tutela che il D. Lgs 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) offre in relazione all’acquisto di alcune tipologie di beni; in particolare, appare utile soffermarsi sulle modalità di esercizio del diritto di recesso in caso di acquisto di software attraverso Internet.

Scritto da LeggiOggi, il 03-03-2011
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Marketplace e acquisto di software on line: guida all'uso scritta da un giurista

Sono trascorsi solo pochi giorni da quando il colosso Google ha ufficialmente lanciato la propria piattaforma web che consente di acquistare direttamente dal proprio browser applicazioni per smartphone dotati del sistema operativo Android, prodotto dalla stessa Google. Di sicuro si tratta di una novità di grande rilievo pratico per i possessori di telefoni Android, ma si tratta anche di un nuovo modo di concepire l’acquisto e l’utilizzazione del software che offre l’opportunità di approfondire alcuni degli aspetti giuridici coinvolti da questi nuovi mezzi.







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