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CGUE, l’autore di software non può opporsi alla rivendita di proprie licenze “usate”
Chi compra un software “usato” è considerato “acquirente legittimo”, al pari dell'originario licenziatario, e può procedere al download della copia stessa direttamente dal sito del titolare del diritto d’autore
Condizioni generali online: copiarle è vietato
Il Tribunale di Parigi, con una Sentenza dello scorso 22 giugno è intervenuto su una prassi diffusa anche da questa parte delle Alpi: la copia e la pubblicazione delle condizioni generali di vendita di prodotti o servizi online [n.d.r. il principio fissato dai Giudici francesi vale, naturalmente, anche per le privacy policy, le condizioni d’uso di un sito ed ogni altro analogo contenuto].
Ritorna lo spettro del SOPA all’italiana
Non sono bastati i ripetuti fallimenti registrati sin qui, né l’opposizione bipartisan, a dissuadere gli estensori – materiali ed ideologici – dei disegni di legge Fava e Cementero – il “SOPA all’italiana” attraverso il quale si minaccia di imbrigliare la libertà di comunicazione sul web in nome della pur legittima difesa del diritto d’autore – dal loro proposito. L’iniziativa legislativa che – dopo gli insuccessi sin qui registrati in Parlamento – sembrava destinata ad essere inghiottita nei polverosi archivi di Montecitorio, ha ricevuto, infatti, nei giorni scorsi un’importante spintarella all’italiana da parte del Consiglio Nazionale anticontraffazione che ha collocato l’esigenza di “sostenere l’approvazione della proposta di legge di modifica degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 9.4.2003 n.70, presentata il 26 luglio 2011 [n.d.r. si tratta del dpl Cementero il cui testo, tuttavia, ricalca fedelmente quello del dpl Fava] in cima alla lista delle priorità del piano strategico per la lotta alla contraffazione, presentato nei giorni scorsi al Ministero dello Sviluppo Economico.
La concorrenza sul cinguettio
Fabrizio Goria (@FGoria su twitter) è un giornalista finanziario di Linkiesta e dalle pagine della nota testata online descrive i contorni di una vicenda che quasi sicuramente non avrà alcun esito giudiziale ma che, per chi si occupa di diritto dell’informatica, è un dolce richiamo alla riflessione. Si parla di tweet, retweet e lanci di agenzia. Ma anche di diritto d’autore, concorrenza, libertà di espressione. E si tratta di ingredienti interessanti. Nel suo articolo Fabrizio Goria riferisce che lo scorso 16 febbraio la redazione di Linkiesta ha ricevuto una comunicazione da parte del colosso dell’informazione finanziaria Thomson Reuters dove quest’ultima “specificava che voleva discutere quanto prima in merito al Data Compliance Programme” citando un retweet fatto dall’account twitter di @Fgoria a un altro utente di Twitter.
Il SOPA è qui
SOPA, in Italiano, si scrive FAVA, verrebbe da dire con una battuta, che, sfortunatamente, avrebbe il retrogusto amaro. Fava è, infatti, il cognome dell’Onorevole che ha presentato alla legge comunitaria 2011, un emendamento il cui contenuto ricalca, molto da vicino, il disegno di legge in discussione dinanzi al Congresso degli Stati Uniti d’America che, nelle scorse ore, ha provocato il più grande e riuscito sciopero della storia del WEB. L’emendamento, approvato ieri – nel silenzio generale – dalla Commissione per le politiche comunitarie, stabilisce che chiunque possa chiedere ad un fornitore di servizi di hosting di rimuovere qualsivoglia contenuto pubblicato online da un utente sulla base del semplice sospetto – non accertato da alcuna Autorità giudiziaria né amministrativa – che si tratti di un contenuto che viola i propri diritti d’autore e che, qualora il provider non ottemperi alla richiesta, possa essere ritenuto responsabile.
La Corte Ue salva i download illegali
I giudici nazionali non possono imporre alle societa’ che forniscono accesso ad internet di applicare filtri per prevenire il download di contenuti illegali. Di conseguenza tali società di fornitura non sono tenute a vigilare sui download illegali dei suoi utenti e un giudice che imponga un simile obbligo contravviene al diritto dell’Unione. Lo ha deciso la terza sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 24 novembre 2011 (procedimento C-70/10) risolvendo una controversia originata in Belgio tra una società fornitrice di accesso a Internet e l’agenzia nazionale che protegge i diritti d’autore.
Diritto d’autore: il testo ufficiale della lettera della UE all’Italia
Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sembra opportuno pubblicare il testo ufficiale della comunicazione che la Commissione Europea ha trasmesso al nostro Paese a proposito del nuovo regolamento in materia di diritto d’autore in Rete che AGCOM si avvia a varare. Il contenuto della lettera ufficiale è diverso – anche se non in maniera significativa – da quello del draft pubblicato ieri e, soprattutto è firmato dalla Vice-Presidente della Commissione UE Neelie Kroes e non dal Vice-Presidente Antonio Tajani come, invece, la precedente versione. E’, dunque, giallo sul documento pubblicato ieri.
Internet e diritto d’autore: ecco la risposta di AGCOM alla “notte della rete”
Varato lo “schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, AGCOM 6 luglio 2011. Il Consiglio dell’’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, nella sua riunione odierna, ha approvato a larghissima maggioranza (7 voti a favore, un astenuto e uno contrario) uno ‘schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica’. Così inizia il comunicato stampa diramato questo pomeriggio da AGCOM. Dopo la “notte della rete” di ieri sera, ecco l’atteso provvedimento in materia di tutela del diritto d’autore su Internet.
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